Azione nei confronti del Fondo Vittime per la strada: oneri probatori

Avendo l’attore richiesto il risarcimento danni al “Fondo Vittime per la strada”, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, va confermato il principio per cui chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la riconducibilità dell’evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale) nonché l’esistenza del danno e l’esatto ammontare dello stesso. L’attore è poi onerato di provare il coinvolgimento di un veicolo non identificato, al fine di invocare la copertura del FGVS (nella specie, dall’istruttoria espletata è emerso che l’attore, a bordo del proprio scooter, è stato attinto nella fase di sorpasso da una vettura di colore scuro, non identificata, che lo faceva andare a sbattere sul muretto della corsia opposta).

Tribunale di Lecce, sentenza del 19.9.2023, n. 2500

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