Infrazione stradale, ordinanza-ingiunzione, onere della prova

Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, esteso al merito, che ha ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, trovano applicazione le regole civilistiche sul riparto dell’onere della prova, spettando all’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato (fattispecie in tema di infrazione stradale).

NDR: in tal senso Cass. 1921/2019, 3837/2001, 2363/2005, 12231/2007, S.U. 20930/2009, Cass. 5122/2011 e 4898/2015 l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione.

Tribunale di Milano, sentenza del 22.5.2023, n. 4140

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