Non è condivisibile l’assunto per cui il fatto stesso che la strada presenti numerose irregolarità sia indizio del mancato assolvimento da parte del Comune all’obbligo di custodia sullo stesso gravante, tale da fondare la sua responsabilità per i pregiudizi patiti.
Corte di Appello di Lecce, sentenza del 15.9.2023, n. 723

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