Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, fermo restando, peraltro, che “la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.
NDR: in tal senso Cass. 20 aprile 2020 n. 7969, 22 giugno 2020 n. 12113 e 6 luglio 2020 n. 13848; si veda altresì Cass. n. 7969 del 2020.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.11.2022, n. 34896

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