Omessa precedenza dell’uno e velocità elevata dell’altro: concorso di colpa

È condivisibile la motivazione secondo cui se da un lato uno dei conducenti ha omesso di dare precedenza, l’altro, comunque, ha omesso di moderare la velocità tenuto conto dell’accesso carrabile sulla destra e della intersezione della linea di mezzeria in corrispondenza a questo, ben potendo presumersi che comunque quest’ultimo non abbia osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l’arresto del motociclo o una utile manovra di emergenza, evitando così l’impatto (in linea con la condotta richiesta dall’art. 141 C.d.S.); è pertanto condivisibile ritenuta una responsabilità sia pure in misura diversa di entrambi i conducenti.

Corte di Appello di Roma, sentenza del 15.9.2023, n. 5798

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